Art. 151
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[1]Il Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto e' composto di cinque membri effettivi nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, fra i magistrati aventi funzioni di primo presidente o di procuratore generale di Corte di appello, o equiparate, ovvero quelle di consigliere di Corte di cassazione o equiparate. Il piu' anziano dei magistrati con funzioni piu' elevate e' nominato presidente del Consiglio superiore.
[2]Fanno altresi' parto del Consiglio superiore della magistratura cinque membri supplenti, scelti fra i magistrati residenti in Roma, aventi grado di consigliere di cassazione o equiparato. Uno almeno dei membri effettivi ed uno dei supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
[3]I membri del Consiglio superiore della magistratura durano in carica tre anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente, anche quelli che abbiano ottenuta la nomina in sostituzione di altri, da meno di tre anni. Non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio. Il divieto non si applica agli attuali componenti del Consiglio superiore della magistratura.
[4]Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia; l'uno, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, di grado non inferiore a giudice o parificato, adempie le funzioni di vice segretario.
[5]La nomina e' fatta per entrambi con decreto ministeriale al principio di ogni triennio; puo' essere rinnovata ed e' sempre revocabile.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva