Art. 152
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[1]Il Consiglio superiore della magistratura delibera a sezione semplice e in adunanza plenaria, salvo quanto e' stabilito nel secondo comma dell'art. 116.
[2]Per la validita' delle deliberazioni a sezione semplice occorre l'intervento di cinque membri. In caso di impedimento, assenza o mancanza di membri effettivi giramici chiamati a sostituirli i membri supplenti, ad invito del presidente o del membro effettivo, piu' elevato in grado o piu' anziano, che ne fa le veci.
[3]In adunanza plenaria il Consiglio superiore delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti, membri effettivi e supplenti. Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente l'intervento di otto membri; nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva