Art. 153
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[1]Il Consiglio superiore della magistratura, a sezione semplice, procede alla classificazione dei giudici e dei sostituti procuratori del Re agli effetti della promozione al grado superiore secondo le norme contenute nel presente decreto.
[2]Inoltre da' parere sui seguenti argomenti:
[3]1°) Passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle del pubblico ministero e viceversa;
[4]2°) Tramutamento di ufficio dei magistrati inamovibili a norma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1908, n. 438;
[5]3°) Altri provvedimenti per i quali il Ministro per la giustizia richieda il parere.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva