Art. 154
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[1]In adunanza plenaria il Consiglio superiore della magistratura procede alla revisione degli scrutini, su ricorso degli interessati o su richiesta del Ministro per la giustizia. Quando l'adunanza plenaria sia composta di otto membri, per la validita' della classificazione di merito distinto occorrono almeno sette voti; se il numero dei componenti sia maggiore, occorrono otto voti.
[2]Inoltre da' parere sulle nomine di avvocati esercenti e di professori di Universita' a funzioni giudiziarie di grado non superiore a quello di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello e su tutti gli altri argomenti sui quali il Ministro chieda l'avviso in adunanza plenaria.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva