Art. 155

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli avvocati esercenti avanti le Corti e i professori ordinari e straordinari di materie giuridiche nelle R. universita' dello Stato possono essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte di appello o parificato, dopo dieci anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di Corte di cessazione o parificato, dopo dodici anni di esercizio delle professioni medesime.

[2]La nomina deve essere preceduta nel primo caso dal parere del Consiglio superiore della magistratura e nel secondo dal parere della Commissione indicata nell'art. 138.

[3]Per la nomina non conforme a tali pareri occorre la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art155 · fonte su Normattiva