Art. 155
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[1]Gli avvocati esercenti avanti le Corti e i professori ordinari e straordinari di materie giuridiche nelle R. universita' dello Stato possono essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte di appello o parificato, dopo dieci anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di Corte di cessazione o parificato, dopo dodici anni di esercizio delle professioni medesime.
[2]La nomina deve essere preceduta nel primo caso dal parere del Consiglio superiore della magistratura e nel secondo dal parere della Commissione indicata nell'art. 138.
[3]Per la nomina non conforme a tali pareri occorre la deliberazione del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva