Art. 156
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[1]I magistrati possono essere chiamati a coprire, con funzioni amministrative, posti di ruolo nel Ministero per la giustizia e degli affari di culto, in conformita' delle norme speciali contenute nell'ordinamento del detto Ministero.
[2]In questo caso sono collocati temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura e il loro stipendio passa a carico del corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della giustizia.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva