Art. 157
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[1]Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio nel Ministero medesimo e la durata del detto servizio che e', ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari.
[2]Nel tempo in cui prestano servizio nel Ministero, tranne per quanto riguarda le condizioni di carriera e le promozioni, si applicheranno le disposizioni generali relative agli impiegati di carriera amministrativa.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva