Art. 159

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Il magistrato che volontariamente abbia cessato di far parte dell'ordine giudiziario, anche se sia entrato in altra carriera di Stato, non potra' essere riammesso in magistratura, salva l'applicazione dell'art. 155 quando abbia i requisiti ivi richiesti e salvo il disposto dell'art. 223.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art159 · fonte su Normattiva