Art. 16
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[1]Le disposizioni dell'articolo precedenti non sono applicabili ai conciliatori e ai vice conciliatori.
[2]L'avvocato ed il procuratore esercente, rivestiti della qualifica di conciliatore o vice conciliatore, non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva