Art. 16

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[1]Le disposizioni dell'articolo precedenti non sono applicabili ai conciliatori e ai vice conciliatori.

[2]L'avvocato ed il procuratore esercente, rivestiti della qualifica di conciliatore o vice conciliatore, non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art16 · fonte su Normattiva