Art. 160

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'anzianita' dei funzionari si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea l'anzianita' e' determinata dall'ordine nel quale le promozioni devono essere fatte secondo le disposizioni contenute nel titolo IV.

[2]L'anzianita' degli uditori si computa secondo l'ordine della graduatoria formata a norma dell'art. 105.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art160 · fonte su Normattiva