Art. 160
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'anzianita' dei funzionari si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea l'anzianita' e' determinata dall'ordine nel quale le promozioni devono essere fatte secondo le disposizioni contenute nel titolo IV.
[2]L'anzianita' degli uditori si computa secondo l'ordine della graduatoria formata a norma dell'art. 105.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva