Art. 161

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[1]Il tempo passato dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute o di famiglia o in disponibilita' non importa interruzione di servizio, ne' pregiudizio all'anzianita', salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

[2]Il servizio militare non importa nemmeno interruzione del tirocinio necessario per l'ammissione all'esame per la nomina a giudice aggiunto.

[3]Nel caso di sospensione dall'ufficio si deduce dal servizio il tempo trascorso in tale stato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art161 · fonte su Normattiva