Art. 162
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[1]Il magistrato in aspettativa e' posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se fu concessa per motivi di salute o per servizio militare.
[2]I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegno che puo' spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.
[3]Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianita', salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellanza, se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sara' confermato in aspettativa, ma questa non potra' durare oltre il termine di legge.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva