Art. 163

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Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado e i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dal R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il quale determina anche gli assegni per spese di rappresentanza spettanti ai magistrati ivi indicati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art163 · fonte su Normattiva