Art. 164
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A quelli che ottengono la prima nomina o la promozione ad un determinato grado non puo' essere assegnato che lo stipendio minimo stabilito per il grado stesso, salvo quel migliore trattamento cui possano avere diritto per benefici militari.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva