Art. 165

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[1]Ai magistrati delegati a prestare servizio nelle Corti di assise fuori della citta' di residenza della Corte di appello spettano le indennita' stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

[2]L'indennita' giornaliera (diaria) deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese quando fra una quindicina e l'altra non si verifica la interruzione di almeno quindici giorni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art165 · fonte su Normattiva