Art. 167
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Ai magistrati incaricati dell'ufficio di istruzione od applicati all'ufficio medesimo e' assegnata una indennita' annua, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, di L. 700 per coloro che sono addetti ai Tribunali nei quali l'ufficio d'istruzione comprende tre giudicanti e di L. 400 per tutti gli altri, sempre salvo revisione ai sensi dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva