Art. 168

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[1]I vice pretori onorari che suppliscono il pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio e' disponibile, ad un terzo o alla meta' dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei giudici.

[2]Se la mancanza dipende da aspettativa per infermita', e' dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la meta' anzidetta.

[3]Se dipende da sospensione per procedimento penale o disciplinare, l'indennita' non puo' concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi disponibile.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art168 · fonte su Normattiva