Art. 168
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I vice pretori onorari che suppliscono il pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio e' disponibile, ad un terzo o alla meta' dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei giudici.
[2]Se la mancanza dipende da aspettativa per infermita', e' dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la meta' anzidetta.
[3]Se dipende da sospensione per procedimento penale o disciplinare, l'indennita' non puo' concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi disponibile.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva