Art. 170
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[1]I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice, e non abbiano esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili.
[2]I magistrati inamovibili non possono essere privati della loro carica e del loro stipendio, ne' senza il loro consenso posti in disponibilita', in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva