Art. 171
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[1]Venendo, ridotto il numero dei membri d'una Corte o di un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado, sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilita' per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza, salvo per essi e per ogni altro funzionario l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilita'.
[2]In caso di soppressione di una Corte o di un Tribunale rimangono in disponibilita' i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva