Art. 172

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I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi di incompatibilita' previsti dagli articoli 18 e 19 nonche' quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art172 · fonte su Normattiva