Art. 173
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[1]Se per infermita' o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine o per qualsiasi altro motivo un magistrato inamovibile non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente i doveri del proprio ufficio, e' dispensato dall'impiego con decreto Reale, previa declatoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui all'art. 190 e secondo le norme di procedura fissate dal regolamento.
[2]Se la infermita' o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato puo' essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva