Art. 173

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[1]Se per infermita' o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine o per qualsiasi altro motivo un magistrato inamovibile non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente i doveri del proprio ufficio, e' dispensato dall'impiego con decreto Reale, previa declatoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui all'art. 190 e secondo le norme di procedura fissate dal regolamento.

[2]Se la infermita' o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato puo' essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.

[3]La dispensa dal servizio di un magistrato inamovibile puo' essere inoltre ordinata in seguito alla proposta del Tribunale disciplinare, a norma dell'art. 199 e nel caso indicato dall'art. 125.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art173 · fonte su Normattiva