Art. 174
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La dispensa dal servizio dei magistrati amovibili e dei funzionari del pubblico ministero e' ordinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia sentito il parere della Corte Suprema disciplinare costituita secondo le norme dell'art. 206, salvo quanto e' disposto negli articoli 110, 112.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva