Art. 176

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[1]Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, i procuratori generali sono collocati fuori ruolo ed e' loro conceduto sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno che e' uguale allo stipendio, durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' durante l'aspettativa.

[2]Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianita'.

[3]Il tempo passato a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

[4]I procuratori generali posti a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero quattro.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art176 · fonte su Normattiva