Art. 176
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, i procuratori generali sono collocati fuori ruolo ed e' loro conceduto sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno che e' uguale allo stipendio, durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' durante l'aspettativa.
[2]Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianita'.
[3]Il tempo passato a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
[4]I procuratori generali posti a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero quattro.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva