Art. 177

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Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termine di legge, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni e tutti gli altri magistrati che abbiano compiuto l'eta' di 70 anni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art177 · fonte su Normattiva