Art. 177
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Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termine di legge, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni e tutti gli altri magistrati che abbiano compiuto l'eta' di 70 anni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva