Art. 178
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[1]Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali e i giudici dello Stato, e puo' ammonirli.
[2]Egli puo' chiamare a se' ogni giudice, affinche' risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva