Art. 18
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I magistrati giudicanti e requirenti delle Corti di appello, dei Tribunali o delle Preture non possono appartenere ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino abitualmente le professioni di procuratore o di avvocato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva