Art. 182
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I magistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva