Art. 184

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[1]L'ammonimento e' applicabile in caso di lievi mancanze dopo aver invitato il magistrato a discolparsene.

[2]Esso viene applicato, per ordine del Ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale magistrato appartiene; e per il personale delle Preture dal presidente del Tribunale del circondario.

[3]In ogni caso deve compilarsene verbale.

[4]Il magistrato cui fu applicato l'ammonimento puo' chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art184 · fonte su Normattiva