Art. 184
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'ammonimento e' applicabile in caso di lievi mancanze dopo aver invitato il magistrato a discolparsene.
[2]Esso viene applicato, per ordine del Ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale magistrato appartiene; e per il personale delle Preture dal presidente del Tribunale del circondario.
[3]In ogni caso deve compilarsene verbale.
[4]Il magistrato cui fu applicato l'ammonimento puo' chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva