Art. 185
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.
[2]La perdita dell'anzianita' puo' estendersi da un mese a due anni.
[3]La perdita del diritto alla promozione puo' essere revocata dalla medesima autorita' che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel quel caso pero' s'intendera' commutata nella perdita dell'anzianita' per tre anni.
[4]Ai suddetti provvedimenti puo' essere aggiunto il tramutamento. Il magistrato rimosso o destituito non puo' essere riammesso in servizio.
[5]Alla destituzione puo' essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva