Art. 186
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La giurisdizione disciplinare sugli uditori, i giudici aggiunti ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte di appello del distretto in cui il magistrato esercitava il suo ufficio quando commise il fatto per il quale si debba procedere.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva