Art. 187

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[1]Il Consiglio disciplinare, di cui nell'articolo precedente, e' composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, di due presidenti di sezione, del presidente del Tribunale locale e di un consigliere della Corte di appello. Il primo presidente designa annualmente due presidenti di sezione e il consigliere che devono far parte del Consiglio. In mancanza di uno o di entrambi i presidenti di sezione entrano a comporre il Consiglio disciplinare altrettanti consiglieri di Corte di appello.

[2]Quando il Consiglio disciplinare debba occuparsi di magistrati appartenenti alla circoscrizione di sezioni distaccate della Corte di appello, il presidente della sezione distaccata fa parte del Consiglio disciplinare in luogo di altro presidente di sezione.

[3]Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello ove il Consiglio e' costituito.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art187 · fonte su Normattiva