Art. 189
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[1]La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero della giustizia ed e' composta di sei magistrati e di sei senatori del Regno.
[2]I senatori sono nominati con decreto Reale dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.
[3]I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione del Regno, il presidente e il piu' anziano dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e tre magistrati scelti fra i primi presidenti delle Corti di appello e i presidenti di sezione della Corte di cassazione e nominati ogni biennio con decreto Reale.
[4]La Suprema Corte e' presieduta dal presidente della Corte di cassazione del Regno, il quale e' supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal presidente del Consiglio superiore della magistratura.
[5]I membri delle Suprema Corte, salvo il presidente della Corte di cassazione e i componenti del Consiglio Superiore, durano in carica un biennio e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva