Art. 19
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[1]I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino a1 terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.
[2]Questa disposizione non si applica, quando, per il numero dei componenti il collegio o il corpo giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.
[3]Non possono far parte contemporaneamente come giudici della stessa sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva