Art. 190
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[1]La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri, tre senatori e quattro magistrati compreso il presidente.
[2]Tenuto conto degli impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la costituzione del collegio giudicante vien fatta preferendo, quanto ai membri senatori, coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte disciplinare, o, a parita' di tempo, i piu' anziani di eta'; e, quanto ai magistrati, coloro che hanno funzioni piu' elevate o a parita' di funzioni, maggiore anzianita'.
[3]Le funzioni del pubblico ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cessazione di Roma.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva