Art. 191

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L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art191 · fonte su Normattiva