Art. 191
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L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva