Art. 192

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[1]Il magistrato, sottoposto a procedimento penale, e' sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.

[2]Il Ministro per la giustizia puo' tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla moglie od ai figli minorenni di lui un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.

[3]In caso di assoluzione o di non luogo a procedere, gli arretrati dello stipendio saranno restituiti, detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che, essendo aperto o aprendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Tribunale disciplinare disponga altrimenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art192 · fonte su Normattiva