Art. 192
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il magistrato, sottoposto a procedimento penale, e' sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.
[2]Il Ministro per la giustizia puo' tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla moglie od ai figli minorenni di lui un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.
[3]In caso di assoluzione o di non luogo a procedere, gli arretrati dello stipendio saranno restituiti, detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che, essendo aperto o aprendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Tribunale disciplinare disponga altrimenti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva