Art. 193
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[1]L'azione disciplinare e' promossa dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia.
[2]Il presidente del Consiglio disciplinare e della Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, convoca il rispettivo consesso, affinche' decida con sua ordinanza, se il magistrato centro il quale tu promossa l'azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e, in tutto o in parte, dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.
[3]Nel caso che un'istruzione occorra, si provvede con l'ordinanza medesima alla nomina dell'istruttore scelto fra i membri del collegio.
[4]La ordinanza sopra prefissa in camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.
[5]Se l'ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa si neghi la sospensione dall'ufficio richiesta dal pubblico ministero, questi puo' ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare, che decide definitivamente nelle stesse forme.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva