Art. 195

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[1]Il commissario istruttore, allorche' ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive, e rimette quindi gli atti stessi e le richieste del pubblico ministero al Tribunale disciplinare.

[2]Il Tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il pubblico ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del dibattimento e decide se i testi e i periti sentiti nell'istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel dibattimento stesso.

[3]Puo' anche, d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero, ordinare un supplemento d'istruzione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art195 · fonte su Normattiva