Art. 195
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[1]Il commissario istruttore, allorche' ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive, e rimette quindi gli atti stessi e le richieste del pubblico ministero al Tribunale disciplinare.
[2]Il Tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il pubblico ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del dibattimento e decide se i testi e i periti sentiti nell'istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel dibattimento stesso.
[3]Puo' anche, d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero, ordinare un supplemento d'istruzione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva