Art. 196

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[1]L'ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare e' comunicata al pubblico ministero o al magistrato incolpato.

[2]Il dibattimento sara' tenuto in camera di consiglio.

[3]Il magistrato incolpato potra' farsi assistere da un difensore.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art196 · fonte su Normattiva