Art. 196
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[1]L'ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare e' comunicata al pubblico ministero o al magistrato incolpato.
[2]Il dibattimento sara' tenuto in camera di consiglio.
[3]Il magistrato incolpato potra' farsi assistere da un difensore.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva