Art. 197
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Nell'udienza un membro del tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno preso parte agli atti d'Istruzione, fa la relazionedella causa. Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali in quanto siano conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decret. Possono essere assunte nuove prove, d'ufficio o a istanza delle parti, prorogando ove occorra, la udienza. La decisione deve essere pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, e trasmessa con i motivi, nel termine di otto giorni, al procuratore generale, che ne dara' immediata comunicazione al Ministro per la giustizia e al magistrato interessato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva