Art. 2

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[1]Presso lo Corti ed i Tribunali civili e penali e' stabilito un ufficio del pubblico ministero.

[2]Le funzioni di pubblico ministero presso i pretori sono esercitate nei modi o nei casi determinati dalla legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art2 · fonte su Normattiva