Art. 2
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[1]Presso lo Corti ed i Tribunali civili e penali e' stabilito un ufficio del pubblico ministero.
[2]Le funzioni di pubblico ministero presso i pretori sono esercitate nei modi o nei casi determinati dalla legge.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva