Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva