Art. 20

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I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art20 · fonte su Normattiva