Art. 200
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Dalle decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari il magistrato incolpato ed il pubblico ministero possono appellare alla Suprema Corte disciplinare entro 30 giorni dalla avvenuta pronuncia.
[2]Non vi e', tuttavia, diritto di appello contro le decisioni sui ricorsi di cui all'art. 184, capoverso ultimo.
[3]L'appello ha effetto sospensivo.
[4]Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravante.
[5]E' ammesso il rimedio della rievocazione nei casi e nelle forme stabiliti nel regolamento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva