Art. 201
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[1]Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei i mesi, e' destituito di diritto, salvo al Tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.
[2]In caso di condanna diversa, il Tribunale disciplinare deve decidere se il magistrato debba essere destituito oppure rimosso o punito con altra pena disciplinare.
[3]Se il magistrato sia stato assolto per insufficienza di prove o sia stato dichiarato non luogo a procedere a suo carico per remissione di querela o per estinzione dell'azione penale, dovra' sempre essere il aperto contro di lui il procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva