Art. 202

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Le disposizioni precedenti relative al giudizio disciplinare e alla dispensa dal servizio non si applicano ai conciliatori, al vice conciliatore e ai vice pretori onorari, i quali possono essere in ogni tempo sospesi, dispensati o revocati dal servizio. Gli uditori giudiziari possono essere dispensati dal servizio, in qualsiasi caso, con decreto del Ministro per la giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario della Corte di appello nella cui circoscrizione l'uditore risiede per ragioni di ufficio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art202 · fonte su Normattiva