Art. 203

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[1]Il procuratore generale presso la Corte di cessazione ha la sorveglianza dei membri del suo ufficio.

[2]I procuratori generali presso le Corti di appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della Corte a cui appartengono.

[3]Gli avvocati generali presso le sezioni distaccate di Corte di appello hanno la sorveglianza di tutti gli ufficiali del ministero pubblico compresi nella circoscrizione della sezione.

[4]I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art203 · fonte su Normattiva