Art. 203
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[1]Il procuratore generale presso la Corte di cessazione ha la sorveglianza dei membri del suo ufficio.
[2]I procuratori generali presso le Corti di appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della Corte a cui appartengono.
[3]Gli avvocati generali presso le sezioni distaccate di Corte di appello hanno la sorveglianza di tutti gli ufficiali del ministero pubblico compresi nella circoscrizione della sezione.
[4]I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva