Art. 204
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[1]L'autorita' giudicante non puo' esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salvo le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.
[2]Ogni qualvolta gli uffiziali del pubblico ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignita', le Corti devono farne rappresentanza al Ministro per la giustizia, ed i Tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le Corti di appello.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva