Art. 205
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[1]Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti dal Ministro per la giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'art. 203.
[2]Il Ministro per la giustizia puo' inoltre chiamarli innanzi a se', acciocche' rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dall'ufficio e in uno o in parte, dallo stipendio in pendenza del procedimento disciplinare di cui nei due articoli seguenti. Quando trattasi di procuratori generali, la sospensione e' ordinata con decreto Reale.
[3]La sospensione ha luogo di diritto nei casi indicati dall'art. 192.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva