Art. 205

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[1]Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti dal Ministro per la giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'art. 203.

[2]Il Ministro per la giustizia puo' inoltre chiamarli innanzi a se', acciocche' rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dall'ufficio e in uno o in parte, dallo stipendio in pendenza del procedimento disciplinare di cui nei due articoli seguenti. Quando trattasi di procuratori generali, la sospensione e' ordinata con decreto Reale.

[3]La sospensione ha luogo di diritto nei casi indicati dall'art. 192.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art205 · fonte su Normattiva