Art. 206
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[1]I provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 6 dell'art. 183 sono applicati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizio, previo parere del Consiglio disciplinare o della Corte Suprema disciplinare secondo che trattasi di sostituti procuratori del Re o di funzionari in grado superiore.
[2]Il Consiglio disciplinare e' costituito dal primo presidente, dal procuratore generale presso la Corte d'appello, dal piu' anziano dei sostituti procuratori generali presso la stessa Corte e dal presidente e dal procuratore del Re del Tribunale della citta' ove ha sede la Corte medesima.
[3]Fra i membri dell'ordine giudiziaria che fanno parte della Corte Suprema, due almeno devono essere appartenenti al pubblico ministero e sono scelti fra i componenti del Consiglio Superiore della magistratura qualora non ve ne siano fra quelli che costituiscono la Corte disciplinare a sensi dell'art. 189.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva