Art. 207
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Le disposizioni di procedura stabilite nel capo primo per i giudizi contro i magistrati giudicanti saranno anche osservate, per quanto sia possibile, dinanzi il Consiglio disciplinare e la Corte Suprema disciplinare quando siano chiamati a dar parere nei casi di cui nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva